martedì 22 ottobre 2013

Il nuovo procedimento disciplinare

( Scritto da Elisabetta Orrù)

Negli ultimi anni le organizzazioni sanitarie sono state oggetto di un profondo rinnovamento che ha investito tutta la Pubblica Amministrazione, questo ha modificato gli assetti 
organizzativi tradizionali e di conseguenza ha rinnovato profondamente le modalità operative.



Con il d.lgs. del 27 ottobre 2009, n.150 sono state introdotte considerevoli novità e modifiche in materia di procedimenti disciplinari, che incideranno notevolmente sull'organizzazione delle aziende sanitarie pubbliche; suddette norme dovrebbero determinare una semplificazione dei procedimenti disciplinari e l'estensione dei poteri del dirigente di struttura in cui il dipendente lavora.

Ciò comporta che se all'interno dell'atto aziendale, sia stata definita una dipendenza gerarchica del personale infermieristico dal Servizio delle Professioni sanitarie, l'azione disciplinare spetta al dirigente infermieristico ( se presente), mentre ove l'atto aziendale disponga che il personale infermieristico dipende gerarchicamente dal direttore medico, sarà quest'ultimo a dover agire disciplinarmente verso gli infermieri.

La materia disciplinare nel pubblico impiego è regolata dal d.lgs. 165/2001, come modificato, in ultimo dal d.lgs. n. 150/2009 ( c.d. Riforma Brunetta ), nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Il legislatore prevede due distinte forme:

  • una interamente seguita dal dirigente della struttura per l'irrogazione di sanzioni meno gravi ( fino alla sospensione entro 10 giorni );
  • l'altra di competenza dell'ufficio appositamente istituito, la cui previsione in seno a ciascuna amministrazione era già contenuta anche nella vecchia norma.
Rientrano nelle prime tutte le sanzioni che comprendono il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a un massimo di quattro ore di retribuzione e dalla sospensione di lavoro e retribuzione fino a dieci giorni.

Rientrano invece nelle infrazioni di maggiore gravità tutte le sanzioni che prevedono la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da dieci giorni a sei mesi, la nuova sanzione da tre giorni a tre mesi, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso.

La prima novità, dunque, è proprio l'ampliamento dei poteri del dirigente, poiché previsto che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora eroghi direttamente le sanzioni meno gravi, diversamente dal vecchio regime in cui la sua competenza era limitata solo alla sanzione del rimprovero verbale e alla censura.

I Dirigenti responsabili delle Strutture sono direttamente responsabili dell'applicazione ed esecuzione della normativa citata nei confronti del personale del comparto loro assegnato, relativamente ad eventuali inadempimenti o omissioni poste in essere ed inerenti, specificatamente, il rispetto degli obblighi sopra esplicitati.

Il nuovo sistema si innova e si distingue anche sulla competenza e sulla titolarità a iniziare e concludere un procedimento disciplinare a seconda che la contestazione provenga dal responsabile della struttura con qualifica dirigenziale oppure da un responsabile che non abbia qualifica dirigenziale.

Le modifiche apportate al procedimento disciplinare dal d.lgs. 150/2009 hanno riguardato anche il riparto delle competenze punitive tra i due motori esclusivi dell'azione disciplinare: 


  • il capo struttura;
  • U.P.D.
La Riforma Brunetta su delega data dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 15/2009 ha apportato una rilevante modifica a tale riparto; in particolare l'art. 55-bis, d.lgs. 165/2001 prevede oggi tre evenienze:


  • Per le infrazioni di minore gravità, per le quali sono previste l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale anche con contratto a tempo determinato sarà attivato e concluso da quest'ultimo;
  • Per le infrazioni di minore gravità suddette, se il capo struttura non abbia qualifica dirigenziale ( reggenti, posizioni organizzative ), la competenza dello stesso testualmente limitata al solo richiamo verbale, seguendo il procedimento delineato da CCNL, mentre per le restanti sanzioni ( dal richiamo scritto al licenziamento ) sarà competente l'U.P.D. ( ufficio procedimenti disciplinari ) , che informato dal capo struttura non dirigente, seguirà il procedimento previsto dalla Legge per i procedimenti di competenza dell'U.P.D anche se si tratti di sanzioni minori che presso il capo struttura se dirigente avrebbero seguito più brevi termini di inizio e conclusione;
  • Per tutte le altre sanzioni ( dalla sospensione del servizio dagli 11 giorni in poi fino al licenziamento ) la competenza è devoluta all'U.P.D. , su segnalazione del capo struttura. L'U.P.D. sarà competente, come già detto, anche per l'adozione delle sanzioni dal richiamo scritto al licenziamento, se il capo struttura non ha qualifica dirigenziale.

Fasi di svolgimento

Lo svolgimento del Procedimento Disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

  1. Avvio.
 I soggetti titolari dell'azione disciplinare, hanno il dovere, allorché vengano a conoscenza di un comportamento illecito, o perché direttamente appreso o perché a essi segnalato, tenuto da un dipendente in violazione di un obbligo di condotta previsto da Codice Disciplinare o dalla Legge, di avviare il Procedimento Disciplinare mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di contestazione dell'addebito indirizzata al dipendente.
Tale comunicazione deve contenere:

  • la descrizione dei fatti/circostanze nel'ambito dei quali il dipendente ha compiuto azioni od omissioni, che rappresentano infrazione disciplinare;
  • il richiamo alle disposizioni/norme, contenute nel Codice Disciplinare o nella Legge,violate nel caso specifico.

      2. Termini;

La contestazione scritta dell'addebito deve essere inviata 20 giorni dalla conoscenza del fatto, se il Procedimento Disciplinare rientra nella competenza del Dirigente Responsabile di Unità Operativa alla quale il dipendente è formalmente assegnato.

Nel caso di Procedimento Disciplinare da avviarsi a cura dell'U.P.D, il tempo risulta essere il medesimo, 20 giorni, qualora oggetto del Procedimento sia un infrazione che comporta una sanzione di minore gravità; il termine è di 40 giorni, sempre dalla data di conoscenza del fatto, se oggetto del Procedimento sia un'infrazione che comporta una sanzione di maggiore gravità.

      3.  Convocazione per la difesa;

 La convocazione per la difesa, che è da svolgere dinanzi al soggetto che ha dato avvio al Procedimento Disciplinare, deve essere inserita nella lettera di contestazione dell'addebito ovvero può essere oggetto di separata successiva comunicazione, laddove fossero necessari accertamenti istruttori di particolare complessità.

La convocazione spetta al medesimo soggetto che ha avviato l'azione disciplinare.
Essa consiste nel rendere noto per iscritto la data, il luogo e l'ora del contraddittorio a difesa, precisando inoltre:

  • che il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce a sua discolpa.
La convocazione per la difesa, tanto se inserita nella lettera di contestazione di addebito quanto se comunicata in seguito, deve essere eseguita dopo che siano trascorsi almeno 10 giorni ( 20 giorni nei procedimenti di competenza dell'U.P.D. ) per accertamento di infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità ) dall'avvio del procedimento disciplinare.

      4. Accertamenti istruttori;

 I soggetti che hanno avviato il procedimento disciplinare possono, prima dello svolgimento del contraddittorio con il dipendente, compiere tutti i necessari accertamenti istruttori, avvalendosi anche di propri collaboratori a tale scopo incaricati nell'ambito del medesimo procedimento, al fine di garantire che la decisione sia fondata su elementi certi e obiettivi
Il dipendente ha diritto di accedere, previa richiesta scritta da indirizzare al soggetto che ha avviato l'azione disciplinare , agli atti istruttori del Procedimento e di estrarne copia.

     5. Rinvio del Contraddittorio per la difesa;  

Entro il termine fissato per la convocazione difesa, il dipendente può formulare, in caso di grave oggettivo impedimento a presentarsi, motivata istanza di rinvio del contraddittorio dinanzi al soggetto titolare dell'azione disciplinare.

     6. Svolgimento del Contraddittorio per la difesa

Nel giorno e nell'ora prefissati ha luogo il contraddittorio tra il dipendente e il soggetto titolare dell'azione disciplinare conclude il Procedimento, prendendo in considerazione le risultanze istruttorie e le giustificazioni addotte dal dipendente, con una decisione di archiviazione o di comminazione di sanzione.

Il soggetto titolare dell'azione disciplinare comunica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al dipendente la decisione intervenuta alla conclusione del Procedimento Disciplinare.

   
      7. Termini

La decisione di archiviazione o d'irrogazione di sanzione determina la conclusione del Procedimento Disciplinare in precedenza avviato.

Tale decisione deve essere comunicata al dipendente entro 60 giorni dalla data della contestazione di addebito, per i Procedimenti di competenza del Dirigente Responsabile di Unità Operativa, nonché dell'UPD se trattasi di procedimenti da esso avviati, su segnalazione del Responsabile di Unità Operativa privo della qualifica di dirigente, e relativi a infrazioni punibili con sanzioni di minore gravità.

Nel caso di procedimenti conclusi dall'UPD e aventi a oggetto infrazioni che comportano, se accertate, sanzioni di maggior gravità, la decisione di archiviazione o di comminazione di sanzione deve essere comunicata al dipendente entro 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, trascorsi due anni dalla loro applicazione.

        9. Comunicazione della conclusione del Procedimento Disciplinare

La decisione presa al termine del procedimento disciplinare da parte del Dirigente Responsabile di Unità Operativa e dell'U.P.D. , deve essere comunicata per iscritto all'Unità Operativa del Personale.

Nel caso di sanzione, la medesima Unità Operativa provvederà agli adempimenti di competenza a essa conseguenti, in merito alla sua applicazione.

Gli estremi documentali della sanzione comminata, sono archiviati nel Fascicolo personale del dipendente.

Esecuzione della sanzione disciplinare

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro i seguenti termini perentori:


  • Entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito nel caso in cui la potestà disciplinare competa al Responsabile dell'Unità operativa o della Struttura Organizzativa Funzionale alla quale il dipendente è assegnato.
  • Entro 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, qualora la potestà disciplinare spetti all'Ufficio per i procedimenti Disciplinari.
  • Qualora nel corso del procedimento emerga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente nei confronti del presunto responsabile, è disposta la chiusura del procedimento e ne è data contestuale comunicazione all'interessato.

Link utili

Conclusione

La conoscenza delle fasi del procedimento disciplinare e le novità riguardo alle responsabilità della dirigenza nonché i nuovi rapporti tra procedimento disciplinare e provvedimenti penali, diventa di particolare interesse per i professionisti che lavorano in contesti aziendali complessi, ma il cambiamento di cultura dell'amministrazione pubblica realizzato unicamente con l'inasprimento delle sanzioni disciplinari non può essere considerato l'unico mezzo possibile.


Nella tua realtà lavorativa ci sono stati casi di procedimenti disciplinari? Pensi che il dirigente infermieristico, quando e se presente, debba essere titolare del potere disciplinare del personale del comparto?






  


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