domenica 3 marzo 2013

Responsabilità dei Docenti nella gestione dei farmaci a scuola


Nel mio post precedente, ho parlato delle Raccomandazioni del 2005 condivise dal  Ministero dell'Istruzione dell'università e Salute come punto di partenza per la somministrazione  dei farmaci in orario scolastico.



 Nonostante siano presenti sia le Raccomandazioni Ministeriali, che ovviamente non hanno forza coattiva, sia le varie sentenze a riguardo, alcuni Docenti si rifiutano di somministrare farmaci  salvavita durante l'orario scolastico, creando così per l'alunno e la famiglia uno stato di emarginazione, negando di fatto il diritto allo studio.


Premesso che l'assenza di leggi specifiche non permette di dare indicazioni univoche e condivisibili, il mio ragionamento si sposta sulla condotta dell'insegnante nell'ipotesi di un alunno che richiede la somministrazione di farmaci salvavita.


La legge punisce non solo chi cagiona un evento dannoso, ma anche colui che ne ha impedito il verificarsi.

Il nostro ordinamento giuridico disciplina sia i comportamenti attivi ( cioè le azioni), sia i comportamenti passivi cioè ( le omissioni).


Dunque, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 


Da cosa deriva l'obbligo giuridico di impedire un evento?

  • Da una Legge;
  • Da un contratto;
Dall'esistenza di tale obbligo deriva il concetto di Posizione di garanzia nei confronti del bene protetto.

Che ruolo assume l'insegnante durante l'orario scolastico?


L'insegnante nello svolgimento delle sue funzioni assume una posizione di garanzia, quindi assume in se anche l'obbligo di vigilanza, a tutela dell'integrità fisica dell'alunno a lui affidato.


Come si è espressa la giurisprudenza?


La giurisprudenzapiù volte  ha affrontato le situazioni di violazione agli obblighi di vigilanza da parte degli insegnanti.

Nei casi di situazioni di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per violazione dell'obbligo di vigilanza da lui imposto in sostituzione dei genitori.



La Corte di Cassazione si è già espressa sull'estensione del concetto di sorveglianza.

" La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a seguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica" ( Cass.sez.IV n.4883 del 03/1981).


Quindi se il dovere di vigilanza ha come obiettivo la realizzazione delle finalità scolastiche e la somministrazione di farmaci è anch'esso funzionale alla realizzazione delle finalità scolastiche, allora negli obblighi di vigilanza rientra anche la somministrazione dei farmaci salvavita necessari agli alunni con patologie, per garantire anche a loro l'accesso alla Scuola e realizzare così le finalità scolastiche.



Ovviamente anche da parte degli insegnanti assumersi tali incombenze sono una fonte di stress, vanno riequilibrate con le opportune cautele ( vedi Raccomandazioni 2005).



Mentre per le situazioni di emergenza, la linea univoca è condivisa la chiamata del servizio di emergenza  118.



Certamente se i Docenti fossero preparati anche alle situazioni di primo soccorso, sicuramente vivrebbero questo problema con una visione diversa e con molta meno apprensione.


Approfondimenti

Nessun commento:

Posta un commento